MENIA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che da diversi anni l'ambasciata italiana a Zagabria e comunque il Ministero degli affari esteri siano a conoscenza dell'odiosa vicenda riguardante l'espropriazione dell'investimento sulla Dalmatinka Nova di un'azienda italiana, «La distributrice» dei Fratelli Ladini;
in pratica, il Ministero delle finanze croato pretende di trattare gli investimenti della suddetta ditta - regolarmente contabilizzati nella Dalmatinka Nova di Sinj e registrati alla Banca Nazionale Croata come apporto di capitale - come utili straordinari e quindi tassarli;
le perizie giudiziarie degli esperti croati hanno rimarcato, in più occasioni, l'assurdità del provvedimento e l'illegalità della doppia imposizione di tasse sui capitali investiti (perizia signor Stjepan Kolpvrat del 6 dicembre 2004 - perizia ditta Mal Revizor del 24 marzo 2005 su incarico del tribunale commerciale di Spalato - perizia signor Srdan Kovacic aprile 2009 su incarico del tribunale penale di Spalato);
il Ministero delle finanza croato, incurante delle numerose proteste della Dalmatinka Nova DD e dei pareri contrari degli esperti in materia, bloccava ogni sei mesi - e questo è avvenuto per cinque anni - i c/c della Dalmatinka per 30-60 giorni prelevando tutti i contanti; ciò impediva il normale svolgimento della produzione nella fabbrica, con conseguente blocco dei pagamenti degli stipendi dei dipendenti e dei fornitori. Naturalmente il blocco dei c/c è stato utilizzato per chiedere - in più occasioni - il fallimento della Dalmatinka Nova a causa del ritardato pagamento delle paghe agli operai;
il Tribunale commerciale di Spalato è intervenuto aprendo il primo fallimento il 29 gennaio 2008, nonostante fosse in possesso di documenti bancari che statuivano i pagamenti degli stipendi ai dipendenti;
tale fallimento fu annullato dal Tribunale Supremo di Zagabria, a seguito del ricorso della Dalmatinka Nova, con sentenza del 1 aprile 2008, adducendo tra le motivazioni le innumerevoli e inaudite illegalità effettuate dal giudice di Spalato, signor Ivan Basic. Peraltro il costo di questa operazione, interamente addebitato alla Dalmatinka, è stato di circa 2.000.000 di euro, importo che sarebbe spettato al Tribunale di Spalato e/o al Ministero delle Finanze croato;
dopo una nuova richiesta di fallimento, sempre a causa del ritardato pagamento delle paghe agli operai, rifiutata dal giudice di Spalato signor Ante Capkun (sentenza X-ST-42/08 dd. 12 febbraio 2009), il quale a quanto risulta all'interrogante subì in tribunale un'aggressione (come testimoniato dalla relazione da Egli stesso rilasciata in data 2 febbraio 2009), il 17 luglio 2009 arrivava una nuova richiesta di fallimento, sempre per le stesse motivazioni, accolta da giudice Ivan Basic;
in tale occasione il giudice Basic impedì la presenza in tribunale del legale della Dalmatinka Nova, signor Gianfranco Landini, violando i diritti civili della controparte; inoltre a quanto consta all'interrogante rifiutò le reali garanzie di pagamento presentate dal legale della Dalmatinka e ignorò completamente la rimessa del mandato di assistenza dell'avvocato Krka Tomislav, impossibilitato dunque a difendere i diritti degli italiani;
a tutt'oggi non è stata ancora fissata l'udienza per l'accertamento dei crediti della Dalmatinka Nova, pur essendoci una sentenza del Tribunale, Supremo di Zagabria, mentre il Tribunale di Spalato sta svendendo i macchinari della summenzionata ditta;
a parere dell'interrogante è necessario che su una questione così delicata e complessa vi sia un impegno reale e visibile dell'Italia a tutela dei nostri investitori, trattandosi in tutta evidenza di fatti che configurano la violazione di una Convenzione internazionale, quella italo-Croata del 5 novembre 1996, sulla Protezione e Tutela degli investimenti -:
quali interventi si intendano adottare in sede internazionale e diplomatica per tutelare gli interessi e garantire i diritti dell'impresa italiana dei Fratelli Ladini, in particolare nei confronti del Ministero delle finanze croato, dai cui atti emerge la richiesta di far pagare le tasse sui capitali investiti (capitali già tesati in Italia) perché considerati utili straordinari, in contrasto con la convezione italo-croata del 5 novembre 1996, la quale vieta la doppia imposizione fiscale sugli investimenti. (4-16944)
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