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11 maggio 2007

Condannata l'usura della Burocrazia


Il Tribunale di Venezia riconosce i danni esistenziali ad un'impresa che ha subito l'accanimento del fisco e il labirinto della burocrazia non razionale. Un'importante sentenza in difesa di una piccola impresa che si vede riconoscere dei danni non patrimoniali per l'usura causata dalla truffa del suo consulente, e dall'assurda incapacità della pubblica amministrazione di porre fine ad una procedura di oltre 15 anni.

La sentenza contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze ( causa 2391/02 presso la terza sezione civile del Tribunale di Venezia) è una condanna esplicita e importante dell'usura provocata dalla burocrazia, quando diventa un labirinto di procedure e atti amministrativi che non hanno un senso logico, e scaturisce dal rimbalzare di una richiesta o di un fascicolo da una scrivania all'altra, senza che nessuno si fermi ad analizzare il caso nella sua totalità.
Senza entrare nel merito della controversia tributaria, il giudice tiene a precisare che essendo l'impresa vittima di una truffa da parte del suo commercialista, la pubblica amministrazione aveva il dovere di arrivare ad una soluzione che cautelasse il cittadino in una situazione di bisogno. Come logica vuole, i burocrati avrebbero dovuto prendere atto della richiesta di aiuto e della buona volontà mostrata da due imprenditori che chiedevano assistenza, mentre si sono limitati ad applicare delle procedure formali, ognuna fine a se stessa, perché non aveva una coerenza con il resto degli atti già consegnati.
La P.A. è responsabile per omissioni e ritardi, per la violazione della regole d’imparzialità e correttezza, dell'inutile e infondata reiterazione di contestazioni infondate, dato che era stata già dimostrata la responsabilità del professionista, di aver continuamente richiesto dei documenti già in possesso dell’Amministrazione. Intoppi burocratici, prassi interpretative non coerenti, il mancato sgravio delle sanzioni, delle sovrattasse, degli interessi hanno portato alla rovina un'impresa e una famiglia, che per 15 anni ha subito le pressioni e lo stress dei tribunali, degli uffici. Gli atti dell'Amministrazione, seppur legittimi, hanno difettato di logicità, e questa serie di comportamenti hanno condotto l'impresa ad un stillicidio di contestazioni, a catena, pervenute sempre in ritardo e con errori di calcolo sia negli interessi che nelle sanzioni. Tutto questo con l'aggravante che gli imprenditori hanno chiesto più volte di arrivare ad una conciliazione che chiudesse la storia una volta per tutte: hanno subito una violazione dei loro diritti, come sancito dall'art.97 della Costituzione.Sentenza Tribunale Venezia

Ma ciò che più di altre cose preme sottolineare, è che il Giudice difende questa impresa non come "utente", come numero a cui corrisponde una cartella esattoriale o uno storico delle banche dati, ma come cittadino, che in quanto tale ha il diritto inalienabile di non essere ucciso o rovinato dalla burocrazia, dallo Stato. Per tale motivo vi sono i fondamenti per chiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale, ma esistenziale, derivante dall'usura e dalle pressioni subite che hanno compromesso il tenore di vita della famiglia.

Questo rappresenta, anche se debole, una prima conciliazione verso il riconoscimento del danno biologico provocato da eventi che colpiscono la sfera patrimoniale e non solo fisica: il confine che divide il danno morale, esistenziale e biologico è quasi evanescente, e forse la vera differenza sta proprio nei fiumi di inchiostro della dottrina e della giurisprudenza.
A questo proposito, la Cassazione si è spesso espressa, (sentenze n. 19965/2006 - n. 20616/2006 - n. 6572/2006 ), affermando che i danni causati da mobbing sono risarcibili purché provati rigorosamente con documentazione medica sulla natura e sulle caratteristiche del danno stesso: per il danno biologico deve essere visibile la lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, mentre il danno esistenziale va dimostrato come pregiudizio che alteri le abitudini e le relazioni inducendo a scelte di vita diverse rispetto alle capacità o alle prospettive. Il problema tuttavia sorge quando non vi sono ancora degli strumenti scientifici adatti a dimostrare il danno invisibile che logora pian piano l'organismo per poi manifestarsi con malattie incurabili, di apparente origine biologica o genetica. La legge e la politica continua ad ignorare l'esistenza di una diretta correlazione tra il debito e la malattia, nonostante questo sia dimostrato da quella parte di scienza spesso isolata. In funzione di tali dubbi persistenti nella giurisprudenza, il danno biologico spesso non viene neanche preso in considerazione nelle cause condotte contro l'anatocismo, l'usura bancaria o l'accanimento dei creditori, che si risolvono così in un rimborso dell'indebito o dei soli danni patrimoniali che siano perfettamente quantificabili.
Sentenza Tribunale Venezia
I rischi dell'accanimento del fisco sono ancora in atto, e cambiano al mutare delle esigenze. È stato infatti rilevato che le società private incaricate dallo Stato di riscuotere tributi, tasse e sanzioni hanno avviato direttamente i pignoramenti dei conti correnti, nel pieno rispetto della legge. Diverse persone si sono viste così sottrarre dai propri conti correnti delle somme a copertura di cartelle esattoriali e quindi per presunti debiti.
Il secondo decreto legge 262/2006 , consente infatti agli esattori il "libero accesso all'anagrafe dei conti correnti senza il controllo dell'autorità giudiziaria", e prevede l’espropriazione diretta senza la necessaria vigilanza del Giudice delle Esecuzione, senza, quindi, verificare se quei soldi possono essere o meno pignorati, se sono destinati alla sussistenza della famiglia, al pagamento di un mutuo. Anche in questo caso viene dimenticato il principio costituzionale che lo Stato non può portarci al fallimento, o meglio, non può rovinarci, non può ucciderci.
Il contribuente non può esercitare opposizione fiscale all'accertamento cartolare del Fisco, ma solo dopo che perviene la cartella esattoriale, e il Fisco si presenta con il titolo esecutivo per incassare. Oggi, con la nuova legge il contribuente quindi non può difendersi, né durante la fase dell'accertamento, subendo il furto dei suoi dati o la violazione della sua privacy, né dopo nella fase dell'escussione.

Oggi, la virtualizzazione dell'economia ci porterà a combattere ogni giorno contro la burocrazia delle multinazionali e le entità private, che lentamente si stanno insinuando nell'offerta di servizi pubblici per divenire ben presto i soli a gestire le attività amministrative. Ciò che è in atto non è solo la privatizzazione o la liberalizzazione, ma è anche la dismissione da parte dello Stato di tutte quelle attività molto costose per una struttura grande e centralizzata, verso delle entità che si propongono con dei meccanismi pratici e virtualizzati. Il rovescio della medaglia è che ci troveremo dinanzi a delle entità che non conosciamo, e saremo costretti a subite in silenzio le conseguenze.