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06 luglio 2007

La trasformazione delle parole della globalizzazione


E' in corso presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee la causa sollevata da vari operatori economici italiani contro la Germania per il mancato rispetto della normativa sulle indicazioni geografiche, ed in particolare per l'uso della denominazione "Parmesan" per formaggi prodotti in Germania in violazione del marchio DOP del Parmigiano-Reggiano.
La ragione che ha portato a sottoporre tale causa presso la Corte di Giustizia risiede nell'utilizzo della denominazione "Parmesan" per commercializzare un formaggio stagionato, che, secondo la parte italiana, non è una definizione "generica" ma una traduzione fedele della Dop "Parmigiano-Reggiano". Il fatto che la parola Parmesan sia divenuto un termine di largo uso, o ancora, utilizzato genericamente per indicare un tipo di formaggio, e non un formaggio in particolare, implica che si crea l'inganno nel consumatore che, confonde una marca Dop con un prodotto generico.
Il governo tedesco ha sostenuto invece che, anche se il termine Parmesan aveva origine nella regione di Parma, è divenuto generico e veniva utilizzato per designare formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare.
Anche secondo la Commissione Europea, Parmesan è la traduzione letterale del termine Parmigiano, e l'uso della parola Parmesan non sarebbe in contrasto con la tutela garantita alla denominazione Parmigiano Reggiano secondo l'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n.2082/91. Infatti il regolamento comunitario a tal proposito, non include nella protezione i nomi che sono traduzioni di questi marchi dop.
Il governo tedesco sostiene inoltre che, anche se il termine Parmigiano non fosse considerato una denominazione generica, l'uso della traduzione Parmesan non costituirebbe comunque automaticamente un'usurpazione della DOP Parmigiano Reggiano perché non è un'evocazione del DOP. Pertanto, il termine Parmesan sarebbe diverso dalla denominazione Parmigiano Reggiano e il suo uso non integrerebbe una violazione del regolamento europeo di base. La Corte di Giustizia fa anche presente che lo stesso governo italiano aveva espressamente confermato di non avere volutamente registrato la denominazione Parmigiano. Pertanto, in mancanza di registrazione, la denominazione Parmigiano non può beneficiare di per sé della tutela offerta dal diritto comunitario.Scarica
Date tali premesse, l' Avvocato generale ha affermato che la tutela conferita alle DOP dal diritto comunitario è di ampia portata, cioè protegge da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione dei prodotti registrate sotto il DOP italiano di "Parmigiano Reggiano", una tutela che non viene estesa ai nomi generici, ossia che indicano un prodotto agricolo o alimentare. Nello specifico l'Avvocato Generale afferma che i termini Parmesan e Parmigiano sono generici, e non sono l'una la traduzione l'altro o la sintesi del marchio DOP. La Corte nella causa Bigi (C-66/00, sentenza del 25/6/02) aveva ritenuto che la tutela si applicasse anche alle traduzioni delle DOP, ma oggi questa sentenza non viene estesa al caso in specie in quanto si contesta che Parmisan sia la traduzione. L'Avvocato Generale dunque afferma che in concreto le prove prodotte dalle parti non consentano di concludere con certezza che Parmesan è l'equivalente e quindi la traduzione di Parmigiano Reggiano: questo termine non entra dunque nell'ambito di tutela del DOP .
La Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dal regolamento di base, in quanto ha formalmente rifiutato di perseguire d'ufficio come illecito sul suo territorio l'impiego della denominazione Parmesan. Tuttavia, viene comunque confermato che possono essere proposti ricorsi per violazione della DOP conformemente al diritto dei marchi, alla normativa sui prodotti alimentari e sulla concorrenza sleale ma poi spetterebbe ai giudici tedeschi stabilire se l'uso della denominazione Parmesan sia conforme o meno al regolamento di protezione del DOP europeo.

L'Avvocato generale ritiene che dal regolamento non si possa desumere che le strutture di controllo devono sistematicamente agire ex officio e spetta agli Stati membri stabilire se i servizi intesi a garantire tale tutela debbano agire di propria iniziativa (ex officio) o a seguito di denuncia da parte dei titolari di DOP/IGP/STG. Gli Stati membri possono stabilire discrezionalmente se svolgere controlli in un caso specifico e prendere provvedimenti qualora rilevino prodotti lesivi di una DOP. Poiché la Commissione non ha prodotto prove l'Avvocato generale suggerisce alla Corte di respingere il ricorso della Commissione e del Governo Italiano. Sostanzialmente, significa che l'Europa non può ordinare agli Stati di stabilire mediante una legge, il divieto assoluto di imitare o di utilizzare le traduzioni delle denominazione di origine protette, e quindi spetta poi al singolo soggetto di intentare causa presso i tribunali stranieri. Si intuisce facilmente che le piccole imprese non hanno i mezzi per poter raggiungere le Corti estere, e solamente i marchi più affermati, come può essere appunto il Parmigiano Reggiano, riesce a perseguire legalmente le altre società o le multinazionali attraverso più di gradi di processo.

Le prime conclusioni della Corte di Giustizia Europea inoltre definiscono il termine Parmesan come una parola che ha smesso di indicare una marca per indicare un genere di formaggio, e questo è molto pericoloso. Innanzitutto perché si mette in discussione l'appartenenza di una parola , che indica poi anche una tradizione culturale e agroalimentare legata al territorio, ad una determinata etnia, ma si lascia inermi e senza alcuna difesa le imprese che fanno parte dei circuiti del Dop. Una piccola impresa non riuscirebbe a proteggere i propri prodotti con le sole forze che dispone dinanzi alle multinazionali che si appropriano così di una parola, trasformandola per il proprio business. Non proteggere l'appartenenza di una parola ad una determinata terra, significa anche distruggere una parte della storia di quel popolo, perché si distrugge quel legame che c'è tra un prodotto e il luogo di origine. Occorre invece promuovere la "certificazione di qualità e di sicurezza" da parte degli Istituti universitari e dei centri di ricerca, che vadano così a controllare i processi produttivi che sono alla base e stabiliscano le condizioni necessarie per produrre un determinato bene.
Oggi dunque è in atto una guerra, un etnocidio, che si basa sul furto e la trasformazione delle parole. Stiamo entrando in un'era in cui lo stesso linguaggio viene ridotto nei minimi termini e viene standardizzato, per assomigliare sempre più al cd. linguaggio di internet , eliminando le sfumature e le particolarità che derivano proprio dalla cultura e dalle tradizioni dei popoli.