Pronto il decreto "antiriciclaggio" per porre un sistema di costante vigilanza e controllo su imprenditori e investitori che siano coinvolti in giri di riciclaggio o di finanziamento ad attività terroristiche. Dopo aver definitivamente messo fine agli assegni trasferibili, arrivano nuove regole per il controllo delle transazioni "sospette" e delle operazioni "fittizie" che alimentano il racket e il terrorismo internazionale. Disattendendo le attese di molti, che avrebbero voluto trovare in questo decreto delle vere risposte dello Stato verso i criminali invisibili, la nuova legge definisce criminali gli imprenditori o degli investitori mentre i controllori saranno le Banche, gli intermediari finanziari o i professionisti che spieranno le operazioni finanziarie e poi segnaleranno alle autorità competenti tutte le anomalie.
Questo decreto, disponibile al momento come bozza, recepisce la III direttiva antiriciclaggio (2005/60/Ce) elaborata dal ministero dell'Economia, e ora al vaglio di dottori commercialisti, notai, avvocati, e Abi, essendo loro i principali destinatari della legge che avranno obblighi di adeguata verifica dei clienti (artt. 15 e ss. ) .
In particolare, in deroga a quello che era il rapporto di riservatezza che legava una Banca o un professionista al suo cliente, le Banche, le società di intermediazione o risparmio, i commercialisti e i notai, hanno l'obbligo di vigilare lo svolgimento dell'attività istituzionale della loro clientela quando inizia un qualunque rapporto di affari, quando effettua un'operazione occasionale che implica il trasferimento di 12500€ a qualsiasi titolo, anche se fanno da intermediari al buon fine dell'operazione. Devono segnalare inoltre qualsiasi operazione che non abbia un valore determinabile con certezza, e dunque anche quando avviene la costituzione o la gestione di società o trust, ed infine ogni movimento che faccia sospettare un riciclaggio di denaro sporco o un finanziamento al terrorismo internazionale. Le operazioni sospette andranno annotate in un registro, e dunque il controllore dovrà ricercare i dati del cliente, del beneficiario dell'operazione, sulla natura e lo scopo dell'operazione, e infine continuare una costante vigilanza dei movimenti effettuati. Tale registro con tutte le segnalazioni deve essere comunicato all'Uif che effettuerà poi i dovuti controlli e assumerà le relative contromisure. Le segnalazioni non costituiranno una violazione dell'obbligo di segretezza o del segreto professionale, e dunque non darà vita ad alcuna sanzione da questo punto di vista. Tuttavia resta da chiarire chi pagherà quest'attività di controllo e di spionaggio che dovranno fare anche i piccoli professionisti, e non è da escludere che il costo di queste ricerche possano ricadere, anche senza saperlo, sui clienti stessi.
Una legge antiriciclaggio scritta in questo modo, anche se piena di buone intenzioni, è assolutamente inutile a nostro parere, perché innanzitutto non colpisce i veri criminali invisibili che si nascondono dietro il terrorismo internazionale, e poi perché potrebbe porre in una posizione di sospetto "ingiustificato" delle persone comuni che effettuano dei trasferimenti per una cifra irrisoria come 12500 euro. Se il sistema funzionerà bene, probabilmente verranno colpite le piccole truffe, le operazioni che cercano di occultare un'attività in nero, o qualsiasi altro espediente per sfuggire al fisco o ai creditori, che verranno alla luce man mano che si approfondiranno le ricerche: una volta che iniziano delle indagini, viene scoperto sempre qualche reato, perché nessuno ha i conti sempre trasparenti e limpidi.
Tra l'altro, queste operazioni vengono concertate con il proprio commercialista (il controllore o spia, in questo caso) o eseguite su consiglio di un intermediario o di un direttore di banca compiacente: diciamo la verità, non sempre chi effettua queste manovre agisce senza il consiglio di un professionista. Per tale motivo, i controllori possono sfuggire all'obbligo di sorveglianza dimostrando che non ne erano assolutamente al corrente, che non erano in grado di venirlo a sapere, che i documenti di queste operazioni sono stati occultati a loro stessi. Esiste infatti un ampio margine di discrezionalità sia nell'individuazione dell'operazione, sia nella sua valutazione come pericolosa o sospetta, per cui il provvedimento è eludibile se il cliente è importante, come potrebbe essere una persona politicamente esposta (art.28, co.5), od è preso alla lettera se il cliente deve essere in qualche modo colpito per favorire terzi. I rischi sono molti, e sono evidenti quanto più si riflette sulle implicazioni di un decreto che pone dei limiti così irrisori, come può essere una cifra di 12500 euro, e resta molto sul vago quando parla di reati di riciclaggio o di terrorismo.
Non dimentichiamo inoltre che questi reati motivano anche le misure che vietano gli assegni trasferibili, votate ovviamente a facilitare la circolazione della sola moneta bancaria e della moneta elettronica, evitando la compensazione tra gli scambi, come permette invece una cambiale o la clausola di trasferibilità degli assegno (art.50) .
Vorremmo allora che spiegassero prima di tutto cos'è per loro il riciclaggio, se è quel crimine che commettono le grandi banche d'affari o i grandi Banchieri che rubano denaro nei circuiti finanziari virtuali e li riciclano nei paradisi fiscali - l'affaire Clearstream dovrebbe essere un esempio per tutti - che mettono sul lastrico imprenditori con l'anatocismo e non pagano i loro debiti, che rubano i soldi ai conti correnti di persone defunte non reclamati, e poi spediscono soldi alle Cayman. E poi cos'è il finanziamento al terrorismo internazionale?E' lo stesso reato che hanno compiuto i grandi petrolieri che hanno finanziato le sette fondamentaliste per delegittimare un governo, le guerriglie in Africa?
Come vedete, sono dei concetti molto relativi, e non abbiamo ancora visto nessuna legge che spieghi bene quale differenza passi tra il riciclaggio dei comuni mortali, e il riciclaggio delle Banche d'Affari. Oggi abbiamo leggi che puniscono le persone fisiche che fanno operazioni sospette, che dovranno essere segnalate dai veri criminali invisibili, i quali, in compenso, avranno il pieno potere di violare la privacy, per rubare informazioni e spiare sempre più i cittadini.
Allegato:
Bozza del decreto anti riciclaggio
Questo decreto, disponibile al momento come bozza, recepisce la III direttiva antiriciclaggio (2005/60/Ce) elaborata dal ministero dell'Economia, e ora al vaglio di dottori commercialisti, notai, avvocati, e Abi, essendo loro i principali destinatari della legge che avranno obblighi di adeguata verifica dei clienti (artt. 15 e ss. ) .
In particolare, in deroga a quello che era il rapporto di riservatezza che legava una Banca o un professionista al suo cliente, le Banche, le società di intermediazione o risparmio, i commercialisti e i notai, hanno l'obbligo di vigilare lo svolgimento dell'attività istituzionale della loro clientela quando inizia un qualunque rapporto di affari, quando effettua un'operazione occasionale che implica il trasferimento di 12500€ a qualsiasi titolo, anche se fanno da intermediari al buon fine dell'operazione. Devono segnalare inoltre qualsiasi operazione che non abbia un valore determinabile con certezza, e dunque anche quando avviene la costituzione o la gestione di società o trust, ed infine ogni movimento che faccia sospettare un riciclaggio di denaro sporco o un finanziamento al terrorismo internazionale. Le operazioni sospette andranno annotate in un registro, e dunque il controllore dovrà ricercare i dati del cliente, del beneficiario dell'operazione, sulla natura e lo scopo dell'operazione, e infine continuare una costante vigilanza dei movimenti effettuati. Tale registro con tutte le segnalazioni deve essere comunicato all'Uif che effettuerà poi i dovuti controlli e assumerà le relative contromisure. Le segnalazioni non costituiranno una violazione dell'obbligo di segretezza o del segreto professionale, e dunque non darà vita ad alcuna sanzione da questo punto di vista. Tuttavia resta da chiarire chi pagherà quest'attività di controllo e di spionaggio che dovranno fare anche i piccoli professionisti, e non è da escludere che il costo di queste ricerche possano ricadere, anche senza saperlo, sui clienti stessi.
Una legge antiriciclaggio scritta in questo modo, anche se piena di buone intenzioni, è assolutamente inutile a nostro parere, perché innanzitutto non colpisce i veri criminali invisibili che si nascondono dietro il terrorismo internazionale, e poi perché potrebbe porre in una posizione di sospetto "ingiustificato" delle persone comuni che effettuano dei trasferimenti per una cifra irrisoria come 12500 euro. Se il sistema funzionerà bene, probabilmente verranno colpite le piccole truffe, le operazioni che cercano di occultare un'attività in nero, o qualsiasi altro espediente per sfuggire al fisco o ai creditori, che verranno alla luce man mano che si approfondiranno le ricerche: una volta che iniziano delle indagini, viene scoperto sempre qualche reato, perché nessuno ha i conti sempre trasparenti e limpidi.
Tra l'altro, queste operazioni vengono concertate con il proprio commercialista (il controllore o spia, in questo caso) o eseguite su consiglio di un intermediario o di un direttore di banca compiacente: diciamo la verità, non sempre chi effettua queste manovre agisce senza il consiglio di un professionista. Per tale motivo, i controllori possono sfuggire all'obbligo di sorveglianza dimostrando che non ne erano assolutamente al corrente, che non erano in grado di venirlo a sapere, che i documenti di queste operazioni sono stati occultati a loro stessi. Esiste infatti un ampio margine di discrezionalità sia nell'individuazione dell'operazione, sia nella sua valutazione come pericolosa o sospetta, per cui il provvedimento è eludibile se il cliente è importante, come potrebbe essere una persona politicamente esposta (art.28, co.5), od è preso alla lettera se il cliente deve essere in qualche modo colpito per favorire terzi. I rischi sono molti, e sono evidenti quanto più si riflette sulle implicazioni di un decreto che pone dei limiti così irrisori, come può essere una cifra di 12500 euro, e resta molto sul vago quando parla di reati di riciclaggio o di terrorismo.
Non dimentichiamo inoltre che questi reati motivano anche le misure che vietano gli assegni trasferibili, votate ovviamente a facilitare la circolazione della sola moneta bancaria e della moneta elettronica, evitando la compensazione tra gli scambi, come permette invece una cambiale o la clausola di trasferibilità degli assegno (art.50) .
Vorremmo allora che spiegassero prima di tutto cos'è per loro il riciclaggio, se è quel crimine che commettono le grandi banche d'affari o i grandi Banchieri che rubano denaro nei circuiti finanziari virtuali e li riciclano nei paradisi fiscali - l'affaire Clearstream dovrebbe essere un esempio per tutti - che mettono sul lastrico imprenditori con l'anatocismo e non pagano i loro debiti, che rubano i soldi ai conti correnti di persone defunte non reclamati, e poi spediscono soldi alle Cayman. E poi cos'è il finanziamento al terrorismo internazionale?E' lo stesso reato che hanno compiuto i grandi petrolieri che hanno finanziato le sette fondamentaliste per delegittimare un governo, le guerriglie in Africa?
Come vedete, sono dei concetti molto relativi, e non abbiamo ancora visto nessuna legge che spieghi bene quale differenza passi tra il riciclaggio dei comuni mortali, e il riciclaggio delle Banche d'Affari. Oggi abbiamo leggi che puniscono le persone fisiche che fanno operazioni sospette, che dovranno essere segnalate dai veri criminali invisibili, i quali, in compenso, avranno il pieno potere di violare la privacy, per rubare informazioni e spiare sempre più i cittadini.
Allegato:
Bozza del decreto anti riciclaggio